Statuto Sementera onlus

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SEMENTERA ONLUS

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita, con sede in strada villa gemini, 4 – Perugia, e con durata illimitata, la “Associazione Sementera Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve denominabile anche “Associazione Sementera Onlus”.

ART. 2 – SCOPI ASSOCIATIVI

La Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nonchè dell’assistenza sanitaria, ed in particolare si propone di:
– offrire alle persone con sofferenza psichica un programma di psicoterapie, basate sullo sviluppo delle capacità comunicative e di individuazione, verbali e non, e attraverso la modalità e lo sviluppo della terapia a integrazione sensoriale;
– promuovere la creazione di strutture e centri per la riabilitazione e l’assistenza di persone con disagio psichico,
– promuovere la qualificazione e la formazione di operatori e tecnici del settore,
– promuovere lo studio e la ricerca nel campo della psicoterapia.
La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio della associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di £ 800.000 (ottocentomila) versate dai Fondatori stessi nella misura di £ 100.000 cadauno.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
– dei versamenti effettuati dai soci fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti quelli che aderiscono alla associazione;
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
– degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire e la quota annuale di iscrizione alla Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili e ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi né a causa di morte.
La Associazione può emettere titoli di solidarietà.

ART. 4 – FONDATORI, SOCI, BENEMERITI, E BENEFICIARI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Aderenti della Associazione:
– i Fondatori,
– i Soci della Associazione,
– i Benemeriti della Associazione,
– i Beneficiari della Associazione.
L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
Sono soci della Associazione coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.
Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione.
Ciascun Aderente, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.
Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro i predetti 60 (sessanta) giorni, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica dell’indicata volontà, salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 5 – ORGANI DALLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi della Associazione:
– l’Assemblea degli Aderenti alla Associazione,
– il Presidente del Consiglio Direttivo,
– il Vice Presidente dei Consiglio Direttivo,
– il Consiglio Direttivo,
– il Comitato Esecutivo,
– il Tesoriere,
– il Collegio dei revisori dei Conti.
L’elezione degli Organi della associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 6 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti alla associazione ed è l’Organo sovrano della Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e di quello preventivo (entro il 30 ottobre) per il nuovo anno.
Essa inoltre:
– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
– delibera sulle modifiche al presente Statuto;
– approva gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della associazione;
– delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
– L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli Aderenti da almeno tre Consiglieri, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Salvo motivi eccezionali l’Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Perugia.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita, o consegnata, a tutti gli Aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Associati della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in tal caso si dovrà dare ulteriore conoscenza della indetta riunione con pubblicazione, almeno una volta, su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività della Associazione.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Aderente alla Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente alla Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente della associazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5 (cinque) deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione degli utili ed avanzi di gestione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente alla Associazione.

ART. 7 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente il Vice Presidente ed il Tesoriere.
I Consiglieri devono essere Aderenti alla Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione.
Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della nomina del Consigliere cessato.
Chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti,
– la nomina del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
– l’ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
– la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo nonché attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio

Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dalla assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività svolta, l’ordinaria amministrazione della Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e, se nominato, il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo prima e dell’Assemblea poi, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 9 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 10 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un altro Consigliere.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzione ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività delle attività

esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti alla Associazione.

ART. 12 – LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti alla Associazione. I Libri della associazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

ART. 13 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alla adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ART. 15 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo del successivo esercizio, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
1 bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione per tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dalla Associazione a spese dei richiedente.

ART. 16 – AVANZI DI GESTIONE

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazione non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
La Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione Onlus con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto, su istanza della parte diligente, dal Presidente dei Tribunale di Perugia.

ART. 19 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia stato previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I^ del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V^ del Codice Civile.